Prova del danno per le infiltrazioni d’acqua nel proprio appartamento
In caso di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile per le infiltrazioni di acqua, il proprietario può provare il danno anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nella sentenza della Cassazione civile, sez. II, 2.12.2024, n. 30791, è stato affrontato il caso in cui i proprietari di un appartamento avevano convenuto in giudizio i vicini di casa del piano superiore e il condominio, lamentando la presenza di infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza di proprietà dei vicini e costituente copertura condominiale. La richiesta dei proprietari aveva a oggetto l’accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna all'eliminazione delle infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla mancata utilizzazione dell'immobile.Il Tribunale accolse le richieste, a eccezione della domanda relativa al danno derivante al mancato utilizzo dell'immobile. La causa è giunta sino alla Suprema Corte di Cassazione che ha espresso principi in materia di condominio e di prova del danno.Infatti, secondo l'insegnamento della Cassazione, in tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. L'art. 1117 c.c. non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene ("Sono oggetto di...