Per la Cassazione la prova della notifica a mezzo PEC è offerta solo con il deposito in PCT dell'atto notificato, ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e inserimento dei dati identificativi nel file "DatiAtto.xml".
Giungeva davanti alla Corte di Cassazione un contezioso avente a oggetto la prova di una notificazione a mezzo PEC. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che, ai sensi della normativa vigente, la notificazione a mezzo PEC deve essere provata mediante il deposito telematico dell’atto processuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle ricevute nel file "DatiAtto.xml"; mentre nel caso di specie, sarebbe stata copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata e degli atti allegati, e, dopo averli scansionati, sarebbe stata depositata telematicamente.
Nell’accogliere il ricorso la Corte di Cassazione (ord. 8.06.2023, n. 16189) ha chiarito che, ai sensi degli artt. 3-bis, c. 3, e 9 L. 53/1994 (e avuto riguardo anche all'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16.04.2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml".
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di...