La disciplina della simulazione è contenuta nell’art. 1414 e ss C.C.: se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, tra di loro ha effetto il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. In tal caso si parla di simulazione relativa, che si ha quando le parti concludono un atto giuridico, ma questo rimane “nascosto” sotto una forma diversa, in modo da celare la sua vera natura. In tali circostanze, si parla di accordo simulatorio: le parti stabiliscono che l’atto simulato è destinato a creare una semplice apparenza esterna, mentre in realtà non si intende stipulare alcun accordo, oppure le parti vogliono creare effetti reali propri di una differente negoziazione. Un’ipotesi di simulazione relativa è la cosiddetta interposizione fittizia di persona, che consiste nel far apparire nel contratto un soggetto diverso da quello che effettivamente è il titolare dell’interesse giuridico sotteso al negozio posto in essere dalle parti.
Nell’interposizione fittizia di persona, il soggetto interposto si limita unicamente a prestare, seppur consapevolmente, il proprio nome, mentre il titolare del rapporto giuridico è, sul piano sostanziale, un soggetto diverso. Si realizza così un negozio trilaterale, nel quale tutte le parti sono a conoscenza e vogliono che, attraverso la persona interposta, il negozio giuridico si concluda...