Diritto privato, commerciale e amministrativo 10 Agosto 2024

Prova dell’obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito

Chi chiede la restituzione di una somma ricevuta in prestito deve provare l'esistenza di un titolo giuridico fondante tale obbligo. Quindi, in caso di contestazione dell’obbligo di restituzione, non è sufficiente la prova della dazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto provata la prima datio della somma avvalendosi non solo dell'estratto conto di un libretto bancario, ma anche della testimonianza diretta del padre del mutuante, che ha raccontato della dazione di 25.000 euro dal figlio allo zio posti in una busta gialla consegnata nel parcheggio di un cimitero dinanzi al quale il mutuatario passava per recarsi al casale di sua proprietà. Con riferimento alla seconda consegna risalente al 2007, la Corte d'Appello aveva riportato la testimonianza diretta della madre resa in occasione dell'incontro del 2012, alla quale si aggiungeva la prova del secondo prelievo sul libretto cointestato tra genitori e figlio. Alla prova della consegna si aggiungeva la prova del titolo e del riconoscimento dell'obbligo di restituzione fornita da testimonianze dirette rese dal padre e dalla madre del mutuante che, in occasione dell'incontro del 2012, erano presenti quando lo zio, recatosi dai parenti della defunta moglie insieme alla nuova compagna, rappresentò l'intento di voler "sistemare i conti" vendendo un immobile, il casale, e che il figlio si offrì di acquistarlo al prezzo di 95.000 euro previa compensazione del suo credito. La sentenza impugnata è stata confermata con la sentenza che si commenta. Evidentemente il problema esiste nella realtà in modo rilevante se la Cassazione civile, sez. II, con sentenza 18.07.2024, n. 19851, ritorna...

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