HomepageDirittoProva di resistenza e depotenziamento delle violazioni formali
Diritto
20 Aprile 2021
Prova di resistenza e depotenziamento delle violazioni formali
Nonostante l'inerzia difensiva del contribuente, la Cassazione considera viziato l’accertamento delle Entrate notificato prima del verbale della Guardia di Finanza.
Con un discutibile intervento contenuto nell’ordinanza 7.04.2021, n. 9353, la V Sez. Civ. della Cassazione decreta in maniera acritica la nullità dell'avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, notificato in via anticipata rispetto alla consegna di un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza dopo un'ispezione. Viene preso in considerazione unicamente il mancato rispetto del termine di 60 giorni prescritti dallo Statuto del Contribuente (art. 12, c. 7 L. 212/2000); nessuna rilevanza viene conferita al dato che comunque emerge dagli atti processuali e che attiene alla totale mancanza di una qualsivoglia prova di resistenza offerta dal contribuente ispezionato.
È pur vero che sul tema si segnala un pronunciamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 18184/2013, ulteriormente ribadita con la sentenza n. 24823/2015 sempre a SS.UU.) con cui si è ritenuto che, nonostante difetti la previsione di una sanzione espressa, l’avviso d’accertamento ante tempus è da ritenere invalido. L'inosservanza del temine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, determinerebbe di per sè e fatta salva la ricorrenza di specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. La ratio della Cassazione attiene al fatto che il termine viene inteso come garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il...