In termini di correttezza delle attività di notifica di atti a mezzo servizio postale la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 27.06.2024, n. 17722) ha stabilito che nell’ambito del giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale di un atto, rispetto alla posizione del soggetto notificante nei termini di legge opportunamente prescritti, può essere considerata come validamente fornita mediante la produzione dell’elenco di trasmissione delle raccomandate, recante il timbro, sotto forma di datario, del preposto ufficio delle Poste.
In pratica, la veridicità dell’apposizione della data con l’apposito timbro da parte di tale ente è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico e non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione sulla distinta cumulativa delle raccomandate spedite.
La vicenda in commento trae spunto dal ricorso di un contribuente, avente a oggetto lamentate irregolarità in ordine alla notifica di un accertamento notificato riguardo alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Il ricorso veniva accolto in quanto veniva ritenuta fondata l'eccezione concernente l'avvenuta notifica oltre il termine decadenziale dell'avviso. Si affermava nella motivazione di accoglimento del ricorso che dalla documentazione non risultava dimostrata da parte del Comune la consegna della raccomandata a Poste Italiane entro il termine del 31.12.2016,...