Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Luglio 2026
Prova testimoniale scritta nel processo tributario
Solo in presenza dei rigorosi requisiti previsti dalla legge può essere ammessa la prova testimoniale: così ha stabilito la C.G.T. di Pistoia, sezione I, con la sentenza 30.05.2023, n. 77.
Il principio enunciato dai giudici di merito di Pistoia, con la sentenza n. 77/2023, conserva inalterata la sua valenza, anche alla luce del successivo orientamento del diritto vivente. La controversia riguardava un avviso di accertamento Iva emesso sulla base di un PVC della Guardia di Finanza.L’Ufficio ha contestato l’emissione di fatture e note di credito, ritenendo le operazioni in parte soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti. Secondo il PVC, le operazioni sarebbero state prive di effettività perché la società presentava elementi incompatibili con una reale attività economica: la sede legale risultava un mero recapito, mancavano utenze e riscontri operativi, non emergeva un’effettiva autonomia decisionale del legale rappresentante, non vi era corrispondenza tra fatture e pagamenti e non risultavano giustificati gli acconti e le successive rettifiche indicati nei documenti fiscali.Nel ricorso la società ha dedotto, anzitutto, la violazione del contraddittorio preventivo. Nel merito, ha sostenuto che le conclusioni della Guardia di Finanza erano fondate su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre evidenziato che, al momento della verifica, la società era già in liquidazione, circostanza idonea a spiegare l’assenza di attività presso la sede legale. La ricorrente ha affermato di essere stata, nel periodo d’imposta, regolarmente operativa, dotata di mezzi, personale e rapporti commerciali con una...