Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Giugno 2026
Prove raccolte in violazione del domicilio e Sezioni Unite
Le sentenze della Corte EDU del 2025 definite Italgomme ed Agrisud hanno evidenziato delle crepe all’interno delle disposizioni tributarie attinenti alle verifiche fiscali e della utilizzabilità delle relative prove acquisite.
Recentemente la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di dirimere la questione attinente alla utilizzabilità delle prove acquisite durante alcune verifiche fiscali concretizzate con degli accessi, ispezioni e verifiche, dopo le sentenze della Corte EDU del 2025 nelle quali si sanciva la violazione del domicilio, ex art. 8 della CEDU, nei casi di accesso domiciliare dei verificatori fiscali, i quali hanno una discrezionalità illimitata che potrebbe sfociare nel libero arbitrio. Spesso le autorizzazioni agli accessi, ispezioni e verifiche si basavano su frasi generiche fino al punto da essere frasi da copia e incolla. In realtà, la L. 212/2000 già da oltre 2 decenni prevede che le autorizzazioni dovessero esplicitare le fonti di innesco e le ragioni effettive di indagine in loco tenendo anche presente l’innominato, ma sempre esistente, principio di proporzionalità. Da notare che con le novelle allo Statuto dei Diritti del Contribuente del 2024 si era inserito l’art. 7-quinquies dove viene sancito che le prove acquisite in violazione di legge non sono utilizzabili. Quest’ultima è in parte l’ennesima querelle che sembrava risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 16424/2002, nella quale si enucleava dall’ordinamento il principio della inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite anche in assenza di espressa disposizione sanzionatoria. Nella prefata sentenza la Corte di Cassazione...