Con nota 13.10.2021, n. 1550, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito 2 importanti questioni in merito ai seguenti aspetti della maternità:
l'individuazione della data di decorrenza dell'interdizione nei casi in cui le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni;
il conteggio dei giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti, da considerarsi in aggiunta al termine del periodo di fruizione dei 7 mesi successivi al parto.
Con riferimento alla data di decorrenza dell'astensione, viene ricordato che il provvedimento emanato dall'Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, si considera presupposto necessario per l'astensione dal lavoro. Ne deriva pertanto che l'astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso. Sussiste, peraltro, una sola casistica in cui l'Ispettorato può disporre l'immediata decorrenza dell'astensione dal lavoro. Si tratta dell'astensione che, ferma la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici riferiti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibire la lavoratrice...