L’art. 1, cc. 89 e 90 L. 213/2023 apporta una modifica all’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 che disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La norma in questione prevedeva, al c. 5, alcune eccezioni all’applicazione di detta ritenuta, tra cui figuravano le provvigioni percepite “dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.
Sostanzialmente, le menzionate categorie non subivano alcuna ritenuta sulle provvigioni liquidate direttamente dall’impresa di assicurazione mandante, in deroga alle regole ordinarie. Il c. 89 della legge di Bilancio 2024 dispone la soppressione delle parole che si riferiscono all’esclusione delle summenzionate categorie. La modifica ha effetto dal 1.04.2024. L’entrata in vigore differita di questa disposizione è probabilmente legata alle difficoltà operative che costringeranno le imprese di assicurazione ad adottare una revisione dei propri sistemi contabili per consentire l’applicazione dei nuovi obblighi.
Si tratta di una modifica di non poco conto,...