La Suprema Corte nelle sentenze 4059/2019, 12872/2021 ha ormai chiarito a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo in esecuzione, facendo dipendere l’immediata esecutività dal tipo di rapporto che lega la parte condannatoria alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
Fermo restando che le pronunce dichiarative e costitutive non sono provvisoriamente esecutive, si è specificato che il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo laddove sussista un rapporto sinallagmatico (quando il capo condannatorio costituisce un elemento costitutivo delle altre statuizioni: si pensi al pagamento del prezzo a seguito dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrattare) o di corrispettività (quando il capo condannatorio, se emesso in esecuzione separatamente, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della sentenza, senza conseguire i benefici pur da essa scaturenti: si pensi alla condanna al pagamento di un conguaglio a seguito dello scioglimento della comunione) con tali pronunce.
La statuizione condannatoria sarebbe invece provvisoriamente esecutiva in presenza di un rapporto di dipendenza (quando il capo condannatorio è la conseguenza del capo dichiarativo o costitutivo: si pensi all’accoglimento di un’azione revocatoria fallimentare con la condanna alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace), o di...