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Diritto
17 Agosto 2020
Provvisoria esecutività nelle sentenze di accertamento
La provvisoria esecutività di una sentenza prevista sulle statuizioni di condanna non si estende anche alle pronunce relative all’accertamento o costituzione di diritti, per le quali è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Ci si chiede quali siano gli effetti di una condanna legata ad una sentenza di accertamento o dichiarativa
L’art. 282 c.p.c. prevede che “la sentenza di primo grado sia provvisoriamente esecutiva tra le parti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12.07.2000, n. 9236; Cass. 6.02.1999, n. 1037) l’anticipazione dell’efficacia della sentenza, rispetto al suo passaggio in giudicato, riguarderebbe soltanto il momento dell’esecutività della pronuncia, con particolare riferimento alla statuizione di condanna, poiché essa sarebbe l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.
Del resto, quando la sentenza incida su una certa situazione sostanziale accertandola, modificandola o costituendola, avrebbe poca rilevanza chiedersi se gli effetti dell’accertamento o della modificazione si producano sin dal momento in cui la pronuncia sia emessa oppure soltanto al momento in cui essa passi in giudicato.
I problemi sorgono però quando alla pronuncia di accertamento o costitutiva segua una pronuncia di condanna dipendente. Si tratta delle ipotesi nient’affatto infrequenti in cui dalla declaratoria dichiarativa o costitutiva discenda la condanna al pagamento di una somma.
Sull’argomento, dottrina e giurisprudenza si sono espresse in termini diversi. Infatti, la dottrina più recente ha sostenuto che non vi è condizionamento dell’efficacia della pronuncia accessoria di condanna all’efficacia della pronuncia pregiudiziale di mero accertamento o...