L’art. 1, cc. 78-85 L. 30.12.2023, n. 213 dispone in tema di regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino. La norma è estesa ai soli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali; quindi, si tratta dei soggetti OIC adopter, che avranno la possibilità di adeguare il valore delle esistenze iniziali di magazzino con riferimento all’esercizio in corso al 30.09.2023 (esercizio 2023 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare).
Stando al tenore letterale della disposizione, la regolarizzazione è consentita solo per le esistenze iniziali di beni di cui all’art. 92 del Tuir. Quindi, ne sono sicuramente escluse le rimanenze di cui all’art. 92-bis e 93 del Tuir.
Resta il dubbio se siano ricomprese le rimanenze di cui all’art. 92, c. 6 che fa riferimento ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi in corso di esecuzione. Il dubbio sarebbe proprio per i servizi di durata non ultrannuale, dal momento che la norma richiama l’art. 92 nella sua interezza, ma parla espressamente di “esistenze iniziali di beni” e non di servizi. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci sarà una precisazione in tal senso.
L’adeguamento, che può riguardare sia le quantità che i valori, può essere effettuato sia in diminuzione che in aumento. La riduzione del magazzino comporta tuttavia sia il pagamento dell’Iva che di...