Amministrazione e bilancio 11 Gennaio 2024

Pulizia del magazzino nella legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2024 consente la regolarizzazione delle esistenze iniziali di beni relativamente all’esercizio in corso al 30.09.2023.

L’art. 1, cc. 78-85 L. 30.12.2023, n. 213 dispone in tema di regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino. La norma è estesa ai soli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali; quindi, si tratta dei soggetti OIC adopter, che avranno la possibilità di adeguare il valore delle esistenze iniziali di magazzino con riferimento all’esercizio in corso al 30.09.2023 (esercizio 2023 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare). Stando al tenore letterale della disposizione, la regolarizzazione è consentita solo per le esistenze iniziali di beni di cui all’art. 92 del Tuir. Quindi, ne sono sicuramente escluse le rimanenze di cui all’art. 92-bis e 93 del Tuir. Resta il dubbio se siano ricomprese le rimanenze di cui all’art. 92, c. 6 che fa riferimento ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi in corso di esecuzione. Il dubbio sarebbe proprio per i servizi di durata non ultrannuale, dal momento che la norma richiama l’art. 92 nella sua interezza, ma parla espressamente di “esistenze iniziali di beni” e non di servizi. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci sarà una precisazione in tal senso. L’adeguamento, che può riguardare sia le quantità che i valori, può essere effettuato sia in diminuzione che in aumento. La riduzione del magazzino comporta tuttavia sia il pagamento dell’Iva che di...

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