Il punto sui limiti alla nomina del revisore negli enti locali
Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nello stesso ente: sono irrilevanti la consecutività degli incarichi, la durata degli stessi e il ruolo ricoperto nel collegio.
Il tema della possibile rieleggibilità del revisore negli enti locali, al termine dei due mandati, è stato esaminato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che, con parere del 9.07.2021, è intervenuto commentando la disposizione dell’art. 235, c. 1 D.Lgs. 267/2000 (Tuel).
La norma prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. In particolare, il quesito concerneva le seguenti casistiche:
se il limite del doppio mandato sia applicabile solo agli incarichi consecutivi;
se detto limite si riferisca solo agli incarichi svolti durante il periodo di vigenza dell’elenco dei revisori degli enti locali ovvero per un periodo diverso;
se i mandati da prendere in considerazione siano relativi a tutti gli incarichi svolti, a prescindere dal ruolo ricoperto all’interno dell’organo collegiale;
se gli incarichi da prendere a riferimento siano solo quelli completi ovvero si debbano considerare anche quelli relativi a periodi inferiori al triennio.
Al riguardo, l’art. 235, c. 1, 1° periodo del Tuel, come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 19, c. 1-bis D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività...