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Diritto del lavoro e legislazione sociale 02 Ottobre 2026

Quadro RR, il reddito imputato ai soci di Srl ai fini previdenziali

Il socio lavorante di Srl doveva versare i contributi sul reddito derivante dalla società in funzione della sua partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione dell’utile. Ora invece il reddito può essere assoggettato a contribuzione solo se distribuito.

Fino a prima delle svariate sentenze della Cassazione di metà settembre 2026 (es. 17.09.2026, nn. 25465, 25466, 25467 e 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379) il socio lavorante di società di capitali doveva compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che gli discendeva dalla società di cui era socio a prescindere dalla distribuzione di tale reddito.Si ricorda che il socio di Srl, con la L. 662/1996 e la L. 133/1997, ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione artigiani e commercianti se:- l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;- il/i socio/i partecipa/no all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.Discorso differente andava fatto per il socio di capitale, quindi non lavorante, che invece non doveva iscriversi all’Inps né quindi versare i contributi in funzione della sua partecipazione all’utile societario.Tutto ciò, si ribadisce, fino a oggi.Le suddette sentenze hanno disposto che una letterale interpretazione dell’art. 3-bis D.L. 384/1992, che vincola la contribuzione alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, presupponga la percezione degli utili oppure l’opzione della società per la trasparenza; in assenza di tali ipotesi, ossia se l’utile viene accantonato a riserva e quindi non distribuito al socio, a quest’ultimo non può essere attribuita una pretesa contributiva.I redditi denunciati ai fini Irpef, secondo...

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