Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.
Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione Artigiani e Commercianti se:
l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
il socio/i partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare dell’Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020 (Modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020).
L’obbligo di iscrizione invece non sussiste in ogni caso (quindi sia che il socio sia lavorante o meno) se la S.r.l. è industriale (ossia non artigiana né commerciante), ossia se il codice ATECO della S.r.l. non rientra nella Gestione Artigiani o Commercianti.
La condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla gestione previdenziale IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio nel quadro RR del suo Modello Redditi...