La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, sez. I, con la sentenza 26.01.2026, n. 10, ha affrontato la quantificazione delle sanzioni per l’omessa o l'irregolare compilazione del quadro RW reiterata su più periodi d’imposta, recependo l’indirizzo della Cassazione (ord. n. 11849/2023, richiamata anche da Cass. n. 4909/2025) e ponendo un limite netto al cosiddetto “doppio incremento”.
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di Finanza di Merano su attività finanziarie detenute in Svizzera e non dichiarate nel quadro RW per le annualità dal 2015 al 2019: l’Ufficio, individuata la violazione più grave (2016), ne aumentava l’importo del 50% (ex art. 12, c. 5 D.Lgs. 472/1997) e applicava poi un ulteriore incremento del 25% in forza dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il collegio ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti, limitatamente proprio al criterio di calcolo.
Muovendo dalla distinzione interna all’art. 12, i giudici hanno ricordato che il comma 1 colpisce chi con una sola azione od omissione viola più disposizioni, ovvero con più condotte viola la medesima disposizione (aumento da 1/4 al doppio), mentre il comma 5 disciplina la diversa ipotesi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi (aumento dalla metà al triplo). L’omissione del quadro RW protratta per più anni rientra esclusivamente in quest’ultima fattispecie: non ricorre né l’unicità della condotta né la natura formale delle violazioni richieste dal comma 1.
Ne consegue, in adesione a Cass. 34868/2021, che il comma 5 ha “autonomia precettiva” rispetto alle altre previsioni di favore e non può essere innestato su una base sanzionatoria già maggiorata ex c. 1. Viene così disattesa la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, risalente alla C.M. 138/2000 (paragrafo 2.1), secondo cui esisterebbe un legame indissolubile tra i due commi, con applicazione prima dell’aumento dalla metà al triplo e poi di quello da 1/4 al doppio. In concreto, la sanzione è ridotta alla sola continuazione del comma 5: da 71.506,41 a 58.005,13 euro per una contribuente e da 145.012,84 a 116.010,27 euro per l’altro, con annullamento della sola parte eccedente. Restano, viceversa, respinte le ulteriori censure.
Quanto alla misura aggravata (6% in luogo del 3%), la Svizzera è Paese a fiscalità privilegiata sino al D.M. 20.07.2023: la white list del D.M. 4.09.1996 (introdotta dal DM 9.08.2016) rileva solo per la colonna 9 del quadro RW e per la titolarità effettiva, mentre per il calcolo delle sanzioni e delle annualità accertabili continuano a operare i D.M. 4.05.1999 e 21.11.2001; sono perciò legittimi sia il raddoppio dei termini (art. 12 D.L. 78/2009) sia quello della sanzione.
Anche l’eccezione di sproporzione è stata disattesa, avendo l’Ufficio già ridotto al 50% la base imponibile in ragione della cointestazione e dell’effettiva indisponibilità delle somme.
La pronuncia consolida alcuni principi operativi di rilievo. In presenza di violazioni RW reiterate il cumulo giuridico consente un solo livello di incremento (fino al 50% della sanzione base) senza stratificazioni ulteriori, con effetti rilevanti anche in sede di ravvedimento e di definizione agevolata (ex art. 16 D.Lgs. 472/1997). Resta poi distinta la questione del concorso tra sanzioni RW e infedele dichiarazione, che la Cassazione (ord. n. 6752/2025) tende a escludere dal cumulo, pur trattandosi spesso di un’unica trasmissione dichiarativa. Infine, è confermato il criterio di calcolo della sanzione previsto dall'art. 5 D.L. 167/1990: l'importo va commisurato all'ammontare degli importi non dichiarati, ovvero al valore finale dell'attività, e non va ridotto né in proporzione ai giorni di possesso nell'anno (C.G.T. Trento n. 282/2024) né in base alla quota di proprietà del singolo contribuente (circ. n. 45/E/2010). Si tratta di un criterio rispettoso della proporzionalità, che però non autorizza riduzioni non previste dalla legge.
