Le nuove tecnologie offrono oggi la possibilità di instaurare rapporti di lavoro del tutto ibridi, nel senso che presentano i caratteri sia della subordinazione che dell'autonomia. È il caso dei riders (sono i ciclofattorini che effettuano le consegne a domicilio) i quali, gestiti attraverso una piattaforma informatica, svolgono le prestazioni lavorative, da un lato, utilizzando i mezzi e le insegne dell'impresa di appartenenza, dall'altro, riservandosi la facoltà di non presentarsi al lavoro o di non rispondere alle chiamate della centrale.
Come inquadrare, dunque, questi soggetti?
Il dibattito giurisprudenziale è sfociato nella sentenza n. 1663/2020 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto alcune protezioni tipiche del lavoro subordinato, come, ad esempio, standard minimi in materia retributiva o di sicurezza, anche in una particolare area del lavoro autonomo, quella per l'appunto dei ciclofattorini, caratterizzata dalla etero-organizzazione di una piattaforma digitale.
Nel frattempo, il legislatore era intervenuto con il D.L. 101/2019, poi convertito nella L. 128/2019, il quale aveva rimesso la soluzione del problema alla contrattazione collettiva, specificando che, in assenza di regolamentazione delle parti sociali, avrebbero dovuto trovare applicazione, per analogia, le tutele previste dal CCNL del settore “Logistica-trasporto-merci-spedizioni”.
L'invito del legislatore è stato finora raccolto...