Tra le nuove figure professionali generate dalla cosiddetta “Gig economy” (gig in inglese vuol dire “lavoretto”), una particolare menzione la meritano i riders, vale a dire i ciclofattorini che consegnano pasti a domicilio, dopo aver ricevuto le commesse e le istruzioni operative tramite una piattaforma digitale.
In assenza di un'esplicita disciplina normativa, la più recente giurisprudenza ha molto dibattuto sulla natura autonoma o subordinata di tale attività.
Lo scorso anno il Tribunale di Torino si era chiaramente pronunciato a favore della prima, in virtù del fatto che questi lavoratori hanno sicuramente una piena libertà nel decidere se accettare o meno l'incarico offerto e d'altro canto, la committente non ha alcun obbligo a ricevere la corrispondente prestazione.
Diverso l'avviso della Corte d'Appello di Torino reinvestita nel merito, la quale, pur confermando la sostanziale autonomia dell'attività in questione, ha stabilito con sentenza n. 26/2019 che i riders devono comunque ricevere un trattamento economico sulla base della retribuzione prevista dal CCNL del settore Logistica-merci.
I giudici di 2^ grado hanno perciò chiaramente indicato un contratto di riferimento, applicando al lavoro autonomo il trattamento del contratto a termine, così come previsto per alcuni casi particolari, dall'art. 2 D.Lgs. 81/2015. La sentenza nulla però ha statuito sugli...