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Diritto 19 Luglio 2021

Quale prescrizione nella bancarotta

La Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento volto a individuare l'inizio del decorso del termine all'atto della pubblicazione della sentenza di fallimento.

In materia di bancarotta fraudolenta può accadere che le condotte distrattive avvengano in epoca molto anteriore alla dichiarazione di fallimento e che, pertanto, condotte di per sé non punibili lo diventino a seguita del concretizzarsi della condizione di punibilità costituita dalla sentenza di fallimento. In dottrina e giurisprudenza si discute sul momento dal quale inizia a decorrere la data di prescrizione del reato e se la stessa coincida con il compimento della condotta distrattiva oppure all'atto della pubblicazione della sentenza di fallimento. In dottrina l'opinione prevalente ritiene che la sentenza dichiarativa di fallimento costituisca per i reati pre-fallimentari una condizione obiettiva di punibilità, ossia un elemento futuro e incerto che condiziona l'applicazione della sanzione penale; per i fatti di bancarotta post-fallimentare costituirebbe invece un presupposto del reato. Minoritaria in dottrina ma con maggior seguito in giurisprudenza, è la tesi che individua la sentenza quale elemento costitutivo del reato, configurandosi quale evento del reato. In base a tale orientamento si è espressamente ritenuto che, proprio perché la sentenza di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato, per verificare se sia o meno applicabile il provvedimento di indulto o amnistia deve farsi riferimento al momento in cui viene emessa la sentenza; orientamenti minoritari attribuiscono invece alla sentenza...

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