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Lavoro
06 Novembre 2020
Quando è illegittimo il trasferimento a seguito di reintegra
Secondo la Cassazione (ordinanza 22.07.2020, n. 15635), tale possibilità è negata se la riorganizzazione aziendale non aveva prodotto la soppressione della mansione svolta dal dipendente prima del recesso.
È legittimo il trasferimento adottato dall'azienda nei confronti di un dipendente, dopo la reintegra nel posto di lavoro pronunciata in via d'urgenza? Secondo la Corte d'Appello di Busto Arsizio non lo è, per 3 ordini di motivi:
1) perché l'azienda non ha adempiuto all'onere di provare le ragioni di cui all'art. 2103 C.C. “non dimostrando in giudizio l'effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al ricorrente”;
2) perché l'attività di commercializzazione in cui il dipendente era impiegato continuava ad essere svolta anche dopo il licenziamento, anche grazie all'assunzione di altri lavoratori;
3) e infine perché “la dedotta soppressione delle funzioni intermedie, posta dalla società alla base del trasferimento, è stata smentita dalla documentazione prodotta e peraltro non è stata provata dalla società”.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi su ricorso del datore di lavoro, hanno confermato il dispositivo impugnato, affermando che “la Corte di Appello, con adeguata motivazione, e richiamando quanto osservato dal primo Giudice, ha evidenziato, non solo, che ancora attualmente diversi dipendenti (anche neo assunti; a tale proposito si rileva come l'inquadramento di molti di essi secondo un livello inferiore rispetto a quello posseduto dal resistente non...