La sentenza della Corte di Cassazione 10.07.2019, n. 18556 ha confermato la legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica al verificarsi di determinate condizioni. La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Torino che, riformando la decisione del Tribunale di primo grado, aveva dichiarato la legittimità del licenziamento intimato con lettera del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, in quanto, alla luce di una ricollocazione al lavoro disposta in sede giurisdizionale, il medico competente aveva accertato l'inidoneità del lavoratore a espletare tutte le mansioni disponibili.
La Corte territoriale ha rilevato che “il lavoratore era stato ritenuto permanentemente inidoneo a svolgere ogni mansione nei reparti di montaggio, stampaggio metallico, rifilatura flessibile ed integrale, schiumatura flessibile ed integrale in situ, mentre, quanto al reparto stampaggio, era stato ritenuto idoneo a svolgere solo alcune attività che, però, avrebbero richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto in funzione delle patologie e limitazioni da cui era affetto; ne conseguiva che tale esigenza si sarebbe configurata come un'indebita ingerenza nell'insindacabile valutazione di carattere organizzativo rimessa al datore di lavoro e tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Inoltre, è stato precisato che una siffatta interferenza avrebbe aggravato la posizione...