Ai sensi dell’art. 43, c. 3 D.P.R. 600/1973, all’Amministrazione Finanziaria viene giustamente riconosciuta la facoltà di frazionamento degli accertamenti, purché l'eventuale riforma del primo accertamento consegua alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". Questo almeno risulta dal dato letterale della norma.
In base a tale dispositivo, il Fisco non potrebbe sostituire “in autotutela” un avviso con un altro avviso ulteriore (e modificativo), fondato su una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento del primo atto.
Quanto asserito, nonostante sembri calzare perfettamente con il dato letterale della norma, è stato al centro di un'importante rivisitazione da parte della Cassazione, che ha riconosciuto all’Amministrazione Finanziaria non già la mera facoltà, bensì il potere di fruire dell’istituto della c.d. autotutela sostitutiva, adottando atti che possono anche risultare modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente, a cagione del fatto che tramite valutazioni operate successivamente si è pervenuti alla conclusione che fossero state adottate sulla scorta di presupposti e circostanze risultati erronei.
In ciò, a differenza di quanto sancito dalla norma citata, non si richiederebbe la sussistenza di “elementi sopravvenuti”, poiché è stato ritenuto che in ambito fiscale un siffatto potere di riforma...