Quando il mancato intervento dei sindaci diventa penalmente rilevante
L’inerzia dei sindaci rileva penalmente solo se consapevole, causalmente efficace e idonea ad agevolare la bancarotta: la Cassazione la distingue dalla mera negligenza professionale.
La sentenza della Corte di Cassazione penale 18.09.2026, n. 33912 offre una ricostruzione particolarmente articolata della responsabilità dei componenti del collegio sindacale nei reati di bancarotta. La pronuncia chiarisce che l’inerzia dei sindaci non comporta automaticamente il concorso nel reato degli amministratori, ma assume rilievo penale se consapevole, reiterata e idonea ad agevolare le condotte distrattive.La Corte distingue anzitutto la responsabilità professionale da quella penale e chiarisce che, senza una specifica previsione normativa, non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso. Pertanto, la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia del sindaco, pur potendo assumere rilievo sul piano civile o integrare, ove ne ricorrano i presupposti, una distinta fattispecie colposa, non sono sufficienti a fondare il concorso nella bancarotta fraudolenta commessa dagli amministratori. Gli artt. 40, c. 2, e 110 c.p. non trasformano ogni violazione dei doveri di controllo in responsabilità penale per fatto altrui. Occorre accertare che il sindaco, consapevole dell’illiceità delle operazioni o di inequivoci segnali d’allarme, abbia volontariamente omesso di agire, accettando il rischio di favorire le condotte distrattive. Il dolo eventuale non si presume dalla gravità dell’omissione, ma richiede più elementi convergenti.Ai sensi dell'art. 2403 e seguenti c.c., il collegio sindacale vigila sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di...