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Diritto 07 Luglio 2022

Quando il mediatore non ha diritto alla provvigione

In mancanza di una specifica disciplina in merito è la giurisprudenza di legittimità e di merito a risolvere qualsivoglia dubbio in merito alle ipotesi concrete in cui risulta venir meno il diritto alla provvigione del mediatore.

L’eventuale attività di mediazione, svolta in assenza della qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo, determinerà l’obbligo per l’agente di restituire l’acconto percepito, non potendo in nessun modo invocare la sopravvenienza della qualifica nel corso delle trattative, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore. Alcun diritto alla provvigione, poi, potrà configurarsi nel caso in cui la prima fase delle trattative, avviate con l’ausilio del mediatore, non sia andata a buon fine e, successivamente, le parti abbiano dato impulso a nuove contrattazioni, non ricollegabili alle precedenti, tali da escludere l’utilità dell’originario intervento dell’agente. Si pensi poi al caso in cui la parte rifiuti la stipula del contratto definitivo per inaffidabilità dell’acquirente presentato dal mediatore (soggetto fallito o con gravi precedenti penali); anche in tale ipotesi la provvigione non sarà dovuta. Tra le altre ipotesi in cui la provvigione non sarà dovuta rientra certamente quella in cui il mediatore non abbia offerto le dovute informazioni circa eventuali difformità edilizie del bene, siano esse sanabili o meno: l’agente sarà tenuto alla restituzione di quanto già eventualmente percepito, posto che l’attività svolta in favore di ogni contraente deve essere...

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