Il committente, figura critica e centrale nella disciplina dei cantieri temporanei e mobili, è definito come “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata” a indicare chi manifesta un interesse specifico perché stipula il contratto o perché ottiene un vantaggio della sua esecuzione o in quanto ha un obbligo giuridico o è delegato ad agire. Ha l’onere di assicurare la sicurezza dell’ambiente in cui l’appaltatore dovrà operare, non solo segnalando i pericoli, ma anche attivandosi direttamente per la loro rimozione e l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione, inclusa la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate.
Esiste una distinzione tra chi stipula il contratto in qualità di proprietario del bene o di committente, assumendo l’onere di scegliere l’esecutore e di organizzare e controllare il cantiere. In tal senso si esprime la sentenza 7.03.2019, n. 10039 che assolve la proprietaria dell’immobile per l’infortunio di un prestatore d’opera nel cantiere installato per eseguire lavori di ristrutturazione e che conferma invece la condanna del marito, individuato come committente.
L'infortunato, per realizzare una piccola rifinitura, aveva ricostruito in modo improvvisato un ponteggio allestito dall'impresa esecutrice, già parzialmente smontato e privo di ancoraggi, precipitando nel vuoto e riportando...