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Accertamento, riscossione e contenzioso 23 Ottobre 2026

Quando il visto manca ma il credito esiste

La disciplina delle compensazioni incontra il principio di offensività. Il difetto documentale non coincide necessariamente con un credito indebito. Per la Cassazione il visto omesso non basta a recuperare un credito spettante.

L’omissione del visto di conformità, pur in presenza di un credito effettivamente spettante, pone al centro una distinzione fondamentale del diritto tributario, quella tra l’esistenza del diritto alla compensazione e l’osservanza delle condizioni formali previste per il suo esercizio.   La disciplina vigente prevede che, per i crediti fiscali, la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro annui richieda la preventiva presentazione della dichiarazione e il visto di conformità, fatte salve le specifiche esenzioni. L’obbligo risponde a una precisa funzione di tutela dell’ordinamento tributario, delegando a un soggetto qualificato e abilitato verifiche sulla corrispondenza tra dichiarazione e documentazione. Il visto di conformità, dunque, presidia la regolarità della compensazione, ma non costituisce eo ipso il fondamento giuridico del diritto al credito.La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate 11.02.2026, n. 36 riconosce, infatti, la possibilità di integrare una dichiarazione priva del visto, applicando la sanzione per dichiarazione incompleta prevista dall’art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997, suscettibile di ravvedimento.Per le compensazioni effettivamente eseguite assume rilievo l’art. 13, cc. 4-bis e 4-ter D.Lgs. 471/1997, nella formulazione applicabile alle violazioni commesse dal 1.09.2024. La disciplina contempla una sanzione fissa di 250 euro quando il credito è...

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