Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Gennaio 2026
Quando la contabilità “perfetta” non scherma l'accertamento
L’ordinanza della Cassazione 7.01.2026, n. 315 conferma la legittimità dell’induttivo anche laddove la contabilità sia da considerarsi formalmente ineccepibile.
Per anni, una certa dottrina e una prassi professionale forse troppo rassicurante hanno cullato i contribuenti nell'idea che una contabilità formalmente inappuntabile fosse un fortilizio inespugnabile. Niente di più pericoloso. La recente ordinanza della Cassazione 7.01.2026, n. 315 (seguendo il solco della sentenza della C.T.R. Puglia n. 901/2018) mette a nudo questa fragilità, ricordandoci che il Fisco non si ferma davanti al "feticismo della forma" se la sostanza economica urla vendetta.Primato dell'attendibilità economica - Il cuore della questione risiede nell'applicazione dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973. La Suprema Corte ribadisce che la regolarità formale dei registri non costituisce una garanzia assoluta se le risultanze contabili confliggono con i criteri di ragionevolezza e comune buon senso. In altri termini, se la contabilità è "antieconomica" o inverosimile, l’Ufficio può legittimamente disattenderla e ricostruire il reddito basandosi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.Dalla teoria alla pratica di studio: i casi "limite" - Il caso esaminato dai giudici di legittimità offre spunti di riflessione pungenti per la quotidiana attività professionale. Non si tratta di sottili disquisizioni giuridiche, ma di fatti grezzi che il consulente deve saper intercettare prima che lo faccia l'accertatore:- l'ubiquità del personale (o la sua assenza). È stato contestato il servizio di una...