I contributi versati agli enti bilaterale, sia a carico azienda che a carico del dipendente, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questa indicazione è rilevabile da diverse risposte dell'Amministrazione Finanziaria e si fonda sul fatto che la contribuzione a tali enti non è obbligatoria per legge, ma imposta da adempimenti contrattuali. Infatti, gli enti bilaterali sono costituiti generalmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro e tra i principali scopi hanno quello di fornire prestazioni assistenziali ai dipendenti di settore. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 25.09.2020, n. 54/E, ha previsto tuttavia che la contribuzione rimanga esclusa dal reddito nelle seguenti 3 fattispecie:
• la contribuzione è versata all'ente solo per un interesse del datore di lavoro (per esempio, il datore di lavoro a livello contrattuale deve assicurare determinate prestazioni assistenziale che erogherà tramite l'ente bilaterale);
• la contribuzione versata non è riferibile alla singola posizione individuale del dipendente;
• l'ente fornisce prestazioni collegabili alla sola prestazione lavorativa (es. fornitura di indumenti da lavoro e di protezione individuale, formazione professionale, ecc.).
Il non assoggettamento fiscale della contribuzione quando non è possibile un collegamento diretto con il singolo dipendente è stato ulteriormente ribadito dall'Agenzia delle...