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Diritto 14 Settembre 2021

Quando la frode è a esclusivo vantaggio della società

Il sequestro e la confisca del profitto dovranno essere diretti alle somme nella disponibilità dell'ente.

Con l’ordinanza 10.08.2021, n. 31369, la V Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene per riconfermare una presa di posizione in materia di evasione chiarendo che, qualora si accerti che un determinato disegno di frode fiscale è stato commesso nel diretto ed esclusivo interesse di una società da parte di una persona fisica che di norma ricopre la carica e la funzione di legale rappresentante o anche di effettivo gestore (di fatto) dell'impresa, il sequestro e la confisca diretta del relativo profitto possono investire soltanto le somme che si trovano nella disponibilità dell'ente e non già quelle in possesso della persona fisica che risulta aver agito nel contesto fraudolento. Il legale rappresentante o amministratore di fatto, in quanto operante quale mero intermediario, potrà essere chiamato a rispondere in via diretta soltanto qualora sia dimostrato che ha concretamente agito alla stregua di mero schermo formale della società, ovvero che abbia costituito un mero "canale di transito" ingiustificato in favore della medesima. Nell’uno o nell’altro caso si osserva comunque come la confisca del profitto rispetto a una determinata somma di denaro, costituisca una sorta di riparazione dell’ordine economico alterato per effetto della frode, che comunque in ogni caso ha determinato un ingiusto arricchimento dell’ente societario ad appannaggio del quale il reato è stato...

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