La banca che eleva il protesto di un titolo cambiario, ancorché lo stesso sia stato pagato il giorno successivo alla scadenza, commette un inadempimento contrattuale e, come tale, suscettibile di risarcimento del danno. Questo è il principio emesso dalla Cassazione con la sentenza n. 2549/2020.
Nel caso di specie, una banca non aveva bloccato il procedimento della levata di protesto a seguito dell'atto solutorio intervenuto un solo giorno dopo la scadenza del titolo. Ritiene la Suprema Corte che la banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile e che aveva, in precedenza, provveduto a rivolgere al Notaio la richiesta del protesto, una volta avuta notizia dell'intervenuto pagamento, ha l'obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo. È stata, in particolare, configurata a carico della Banca che non si era attivata una responsabilità da contatto sociale e da comportamento omissivo, in relazione all'affidamento incolpevolmente riposto dal debitore circa l'avvenuta comunicazione del pagamento dell'effetto cambiario (vedi Cass. 13.05.2009, n. 11130).
È stato, inoltre, evidenziato nella sentenza sopra citata che, per escludere la responsabilità della banca, sarebbe anche stato sufficiente che lo stesso istituto avesse eventualmente...