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Diritto 14 Dicembre 2022

Quando la notifica perfezionata per compiuta giacenza è nulla

La notifica indicata come perfezionata per "compiuta giacenza" ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, ma non inesistente.

Fatto: una Srl conveniva in giudizio il Condominio proponendo opposizione avverso il precetto notificatole dallo stesso in forza di decreto ingiuntivo dichiaratamente notificato presso la residenza del legale rappresentante. Deduceva di non aver mai ricevuto tale notifica indicata come perfezionata per compiuta giacenza. Altresì, deduceva che all'indirizzo dell'indicata notifica il legale rappresentante non era più residente da 13 anni. Il Tribunale rigettava l'opposizione osservando che la notifica del decreto era nulla e non inesistente, perché effettuata al precedente indirizzo del legale rappresentante della deducente, sicché avrebbe dovuto proporsi l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non l’opposizione all’esecuzione. Il giudizio si è concluso con la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 21.11.2022, n. 34161, la quale ha chiarito che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che deduca un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, può solo proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., entro il termine di cui al comma 3 della norma citata. La nullità della notifica del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645, c.p.c., o...

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