Non tutte le sporgenze sono compatibili e lecite. Solamente le sporgenze con precise caratteristiche, non devono rispettare le distanze tra fabbricati e dal confine; le altre devono essere demolite perché abusive.
In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere e ampliare la consistenza dei fabbricati.
Il caso in esame è significativo. Con atto di citazione due soggetti convenivano, avanti al Tribunale, altri soggetti, al fine di sentirne pronunciare la condanna all’arretramento del corpo di fabbrica adibito a vano scale e costruito in violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 C.C., nonché all’eliminazione dai fondi di proprietà attorea delle condotte idriche ed elettriche sotterranee abusivamente costruite dagli stessi convenuti. La causa è pervenuta sino al giudice di legittimità (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27.11.2018, n. 30708) secondo cui (ferma restando la riserva alla legge dello Stato della definizione delle "costruzioni" al fine della applicazione dell’art. 873 C.C.),...