Quando l’esenzione non esclude il CPB: il caso dei dividendi
Un promemoria sul trattamento dei dividendi ai fini dell’art. 11, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 13/2024, in vista dell’ormai imminente scadenza dell’invio dei dichiarativi e del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB).
Con l’approssimarsi del 2.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato), termine per la presentazione dei dichiarativi e quindi per l’adesione al CPB, è opportuno richiamare un chiarimento che, a distanza di tempo, continua a generare incertezze nella pratica professionale: l’irrilevanza dei dividendi ai fini del calcolo della soglia del 40% dei redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile.L’art. 11, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 13/2024 (c.d. decreto CPB) preclude l’accesso al concordato ai contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’attività. Per l’adesione al biennio 2026-2027, il periodo di riferimento è dunque il 2025.La formulazione è volutamente ampia e, letta isolatamente, potrebbe indurre a includere nel computo qualunque componente che non concorra per intero al reddito. È un’interpretazione che l’Amministrazione Finanziaria ha da tempo respinto.La ratio della disposizione, spiegata nella circolare n. 18/E/2024 (par. 2.1), è evitare distorsioni nel meccanismo del concordato quando il reddito di partenza sia stato ridotto in misura anomala da regimi di favore. Su tale presupposto, la Faq 8.10.2024, n. 8 ha indicato i casi...