Al fine di attribuire l'amministrazione di fatto di una società non occorre che il soggetto si trovi nella condizione di esercitare tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo anche sufficiente una significativa e continua attività di gestione, svolta in maniera non meramente episodica od occasionale.
Sulla base di tale rilievo la Cassazione (III Sez. Pen., sentenza 6.04.2021, n. 12956) ha sancito la legittimità del sequestro preventivo correlato a ipotesi di frode fiscale, nei confronti di un soggetto che, ancorché apparentemente collocabile all’esterno della compagine societaria, in quanto formalmente inquadrato quale direttore commerciale, assumesse concretamente una posizione di rilievo rispetto alle dinamiche societarie e gestionali, al cospetto della irrilevanza e marginalità delle funzioni rivestite dai vari amministratori di diritto.
Ma come individuare l’esercizio di poteri di rilievo che consentano una siffatta attribuzione?
In linea di principio si ritiene che tale potere debba essere esternato tramite il concreto e continuo esercizio delle funzioni che sono normalmente prerogativa degli amministratori. A tal proposito non è possibile riconoscere la qualifica di amministratore di fatto a colui che semplicemente (sic et simpliciter) ingerisca in maniera generica ed episodica nell'attività sociale.
Un parametro normativo a cui attingere in tal caso può essere desunto dai...