Dal 1.01.2017 i Comitati per i rapporti di Lavoro, costituiti presso le sedi interregionali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono competenti a decidere i ricorsi amministrativi ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 contro gli atti ispettivi che hanno a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
In sintesi, la sussistenza va riferita agli accertamenti che hanno ad oggetto l'instaurazione di rapporti di cui il ricorrente nega l'esistenza (es. impiego di personale in nero), mentre la qualificazione si ricollega alla diversa tipologia contrattuale attribuita dagli ispettori dopo le verifiche compiute.
Di recente, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'INL ha ravvisato l'opportunità di fornire alcune indicazioni in materia, racchiuse nella nota 13.10.2021, n. 1551.
Alle ipotesi di sussistenza sono state aggiunte le seguenti fattispecie:
contestazioni sull'illiceità del distacco transnazionale, dal momento che in tali casi il lavoratore distaccato è da considerare a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore;
ricorsi aventi ad oggetto la riconducibilità di un tirocinio nell'ambito di un vero e proprio lavoro subordinato.
Vanno invece escluse da tale ambito le fattispecie di somministrazione illecita di manodopera ex art. 18, c. 5-bis D.Lgs. 76/2003.
Per quel che concerne la riqualificazione dei rapporti di lavoro, l'INL, dopo aver premesso che il compito del Comitato...