Il pagamento di una somma è il momento rilevante ai fini del sostenimento dei costi o dell’incasso dei compensi secondo il principio di cassa utilizzato, ad esempio, dai lavoratori autonomi. Nel caso in cui il mezzo di pagamento sia diverso dal contante occorre individuare la data “valida” ai fini fiscali.
Se il pagamento avviene con assegno, il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta (ris. Ag. Entrate 29.05.2009, n. 138).
Per quanto riguarda il pagamento con carta di credito, ai sensi dell’art. 1269 e ss. c.c., questo integra una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, con la quale il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario. Il momento maggiormente rilevante è quello in cui viene utilizzata la carta di credito. In quel momento, infatti, il professionista dà di fatto l'ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l'importo sul conto del beneficiario. Considerato che l'art. 1270, c. 1 c.c. afferma esplicitamente che “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”, nel momento in cui la banca rilascia la ricevuta telematica di pagamento, salvo patto contrario, il professionista delegante non può più revocare l'ordine di pagamento.
Il versamento si considera effettuato dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l'onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene a un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, è irrilevante ai fini fiscali.
Con riferimento al versamento online dei contributi previdenziali con l'utilizzo della carta di credito, i professionisti possono dedurre l'onere sostenuto nell'anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato (Ris. Ag. Entrate 23.04.2007 n. 77/E).
La stessa risoluzione è stata citata dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2024 per rispondere a un professionista che chiedeva, ai fini della deducibilità di costi per spese sostenute a cavallo d’anno, quale fosse la rilevanza del principio di cassa abbinata al pagamento tramite bonifico bancario. Si dà rilevanza alla data di effettuazione del bonifico o alla data di addebito sul conto corrente? L’Agenzia delle Entrate sostiene che, analogamente a quanto indicato nella risoluzione n. 77/E/2007, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca. Pertanto, nel caso in cui il bonifico sia stato effettuato entro il 31.12.2023 con addebito sul conto corrente dell’emittente nel 2024, il costo sostenuto “per cassa” è riferito all’anno 2023.
Se il pagamento avviene con assegno, il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta (ris. Ag. Entrate 29.05.2009, n. 138).
Per quanto riguarda il pagamento con carta di credito, ai sensi dell’art. 1269 e ss. c.c., questo integra una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, con la quale il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario. Il momento maggiormente rilevante è quello in cui viene utilizzata la carta di credito. In quel momento, infatti, il professionista dà di fatto l'ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l'importo sul conto del beneficiario. Considerato che l'art. 1270, c. 1 c.c. afferma esplicitamente che “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”, nel momento in cui la banca rilascia la ricevuta telematica di pagamento, salvo patto contrario, il professionista delegante non può più revocare l'ordine di pagamento.
Il versamento si considera effettuato dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l'onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene a un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, è irrilevante ai fini fiscali.
Con riferimento al versamento online dei contributi previdenziali con l'utilizzo della carta di credito, i professionisti possono dedurre l'onere sostenuto nell'anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato (Ris. Ag. Entrate 23.04.2007 n. 77/E).
La stessa risoluzione è stata citata dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2024 per rispondere a un professionista che chiedeva, ai fini della deducibilità di costi per spese sostenute a cavallo d’anno, quale fosse la rilevanza del principio di cassa abbinata al pagamento tramite bonifico bancario. Si dà rilevanza alla data di effettuazione del bonifico o alla data di addebito sul conto corrente? L’Agenzia delle Entrate sostiene che, analogamente a quanto indicato nella risoluzione n. 77/E/2007, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca. Pertanto, nel caso in cui il bonifico sia stato effettuato entro il 31.12.2023 con addebito sul conto corrente dell’emittente nel 2024, il costo sostenuto “per cassa” è riferito all’anno 2023.
