Come si evince dal primo comunicato pubblicato dal Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto Lavoro interviene in materia di salute e sicurezza, definendo, tra le misure, l’obbligo di nomina del medico competente qualora sia previsto dalla valutazione del rischio aziendale.
La misura, che non riveste ruolo di assoluta novità (qualora infatti la valutazione del rischio lo richieda, già attualmente è previsto l’obbligo di istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria, così come disposto dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008), porta tuttavia a una sempre maggiore attenzione verso le misure di tutela della salute (oltre che della sicurezza), confermando ancora una volta il ruolo strategico del medico del lavoro nell’attuale contesto aziendale e, più in generale, del mercato del lavoro.
Analizziamo di seguito le condizioni previste per l’attivazione della sorveglianza sanitaria in azienda e, di conseguenza, la nomina del medico competente.
La nomina del medico competente, in funzione delle previsioni dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008, spetta al datore di lavoro (o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora sia stata attivata la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) qualora al momento della valutazione siano presenti, anche solo potenzialmente, rischi per la salute dei lavoratori.
Nello specifico sono 2 i casi in cui deve attivare la sorveglianza sanitaria: in presenza di determinate mansioni o qualora siano presenti condizioni che necessitano di essere attenzionate, quali la presenza di lavoro notturno, disabilità del lavoratore o stato di gravidanza delle lavoratrici occupate.
Si reputano inoltre condizioni di attivazione della sorveglianza sanitaria (e, quindi, di nomina del medico competente) la richiesta di attivazione da parte del lavoratore o qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
In relazione alle mansioni interessate da attività di sorveglianza sanitaria, possiamo prevedere obbligo in caso di:
La misura, che non riveste ruolo di assoluta novità (qualora infatti la valutazione del rischio lo richieda, già attualmente è previsto l’obbligo di istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria, così come disposto dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008), porta tuttavia a una sempre maggiore attenzione verso le misure di tutela della salute (oltre che della sicurezza), confermando ancora una volta il ruolo strategico del medico del lavoro nell’attuale contesto aziendale e, più in generale, del mercato del lavoro.
Analizziamo di seguito le condizioni previste per l’attivazione della sorveglianza sanitaria in azienda e, di conseguenza, la nomina del medico competente.
La nomina del medico competente, in funzione delle previsioni dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008, spetta al datore di lavoro (o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora sia stata attivata la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) qualora al momento della valutazione siano presenti, anche solo potenzialmente, rischi per la salute dei lavoratori.
Nello specifico sono 2 i casi in cui deve attivare la sorveglianza sanitaria: in presenza di determinate mansioni o qualora siano presenti condizioni che necessitano di essere attenzionate, quali la presenza di lavoro notturno, disabilità del lavoratore o stato di gravidanza delle lavoratrici occupate.
Si reputano inoltre condizioni di attivazione della sorveglianza sanitaria (e, quindi, di nomina del medico competente) la richiesta di attivazione da parte del lavoratore o qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
In relazione alle mansioni interessate da attività di sorveglianza sanitaria, possiamo prevedere obbligo in caso di:
- esposizione dei lavoratori ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, radiazioni ionizzanti, microclima, atmosfere iperbariche);
- esposizione dei lavoratori ad agenti biologici;
- esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi per la salute: tossici, molto tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, cancerogeni e mutageni di categoria 3, ecc.;
- esposizione dei lavoratori all’amianto;
- presenza di lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale dei carichi;
- in presenza di lavoratori addetti al videoterminale che trascorrono al computer più di 20 ore settimanali (videoterminalisti);
- presenza di lavoro nei cassoni ad aria compressa o in ambienti confinati;
- presenza di lavoro su impianti elettrici ad alta tensione.
L’incarico del medico competente deve obbligatoriamente avere forma scritta, mediante la compilazione e firma della lettera di norma.
Inoltre, è utile ricordare che la nomina del medico competente può avvenire nei soli casi in cui ne è prevista l’obbligatorietà, mentre non è ammessa la possibilità di nomina qualora l’attività aziendale non sia soggetta a sorveglianza sanitaria (Interpello 2/2023, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Inoltre, è utile ricordare che la nomina del medico competente può avvenire nei soli casi in cui ne è prevista l’obbligatorietà, mentre non è ammessa la possibilità di nomina qualora l’attività aziendale non sia soggetta a sorveglianza sanitaria (Interpello 2/2023, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
