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Diritto 17 Novembre 2020

Quantificazione dei danni in via equitativa

È possibile eccepire un inadempimento e rimettere la quantificazione dei relativi danni a equità? La giurisprudenza fornisce risposta negativa.

Come noto, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Tuttavia, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 C.C., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass., Sez. VI, ordinanza 19.12.2011, n. 27447). Peraltro, la Suprema Corte ha ribadito a questo riguardo che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 C.C., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già a un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; non è possibile, invece, surrogare in tal modo il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., Sez. III, Sent. 30.04.2010, n. 10607; Cass., Sent. n. 17752/2015). In altri termini, il riconoscimento dei danni, in assenza di idonee, specifiche ed esaustive deduzioni, allegazioni e prove (o quantomeno indizi) assumerebbe i contorni di una liquidazione che, lungi dall'essere equitativa, sarebbe...

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