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Diritto 24 Dicembre 2018

Quantificazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità


I requisiti della non fallibilità dell’imprenditore commerciale individuati dall’art. 1, c. 2 L.F., prevedono alla lettera b) che l’imprenditore abbia “realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000”. Secondo quanto disposto dall’art. 2425 C.C., il conto economico da inserire a bilancio prevede una macroarea sotto la lettera A) relativa al valore della produzione che comprende: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni di lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Il legislatore, nel riferirsi ai ricavi, non può che avere considerato i ricavi in senso tecnico e non potendosi ragionevolmente presumersi il contrario, è di piena evidenza il riferimento ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sub 1), e altresì il riferimento ad “altri ricavi e proventi" di cui al successivo n. 5), per assimilazione della seconda voce alla prima, trattandosi di componenti positive, ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi, sempre generati...

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