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Diritto
02 Novembre 2022
Quantificazione del danno da evasione secondo le SS.UU.
Il danno da evasione fiscale non può dirsi sic et simpliciter coincidente con il tributo evaso, dovendosi sempre provare il pregiudizio ulteriore rispetto alla pretesa fiscale vantata.
Sul tema della coincidenza o meno del danno erariale patito con la quantificazione del tributo evaso, non vi sono state nel corso degli anni posizioni interpretative concordanti. Si è dovuto, a tal proposito, richiedere l’intervento delle SS.UU., per comporre il dibattito e fissare alcuni punti fermi riguardo sia alla coincidenza del danno causato da evasione con l’imposta evasa, che al regime dei riscontri probatori applicabili per riconciliare i dissidi esegetici sul tema.
Di base, la norma di matrice penale applicabile anche in ambito penale-tributario è individuabile nell’art. 185 c.p. La disposizione citata è chiaramente dedicata a disciplinare le restituzioni e il risarcimento del danno a seguito della commissione dei reati, ricompresi gli illeciti fiscali. Tale dispositivo assume un ruolo primario nel contesto della regolamentazione delle sanzioni civili conseguenti al reato, collegando 2 differenti sistemi, quello penale e quello civile: il risarcimento, tipicamente di matrice civilistica, in pratica si arricchirebbe delle caratterizzazioni sanzionatorie del sistema penale.
Tornando alla questione inizialmente prospettata e oggetto di intervento giurisprudenziale (contenuta nella Sentenza delle SS.UU. Civ. della Cassazione 12.10.2022, n. 29862) è opportuno concentrarsi sulla corretta definizione del rapporto tra Fisco e contribuente, la quale assume una funzione dirimente con riferimento alla soluzione...