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Diritto
18 Febbraio 2020
Quantificazione del danno sociale: la differenza tra attivo e passivo
Nell'ambito delle azioni di responsabilità degli amministratori di società, l'importo risarcibile può essere individuato mediante tale criterio, ma solo in determinate ipotesi.
Il Tribunale di Bologna torna sul criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare per la determinazione del danno risarcibile dagli amministratori nei confronti della società fallita. In particolare, il giudice felsineo ha ritenuto legittimo il ricorso a una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, prendendo qual punto di riferimento il Codice della crisi e dell'insolvenza e in particolare l'art. 378, che legittima l'adozione di tale metodo, tra l'altro, laddove la società fallita non avesse presentato gli ultimi bilanci di esercizio.
È stato, infatti, recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'applicazione del predetto criterio è da ritenere ammissibile nei casi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (Cass., sent. 1.02.2018, n. 2500). Per completezza, è poi utile ricordare che il criterio in questione è stato da ultimo recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, c. 2 ha modificato l'art....