RICERCA ARTICOLI
Revisione e controllo 28 Luglio 2026

Quer pasticciaccio brutto del controllo dei contributi pubblici

La disciplina attuale degli obblighi sui contributi pubblici di entità significativa imposti al collegio sindacale, sindaco unico, consigli di sorveglianza delle società di capitali e assimilate e ai revisori degli enti non profit e delle fondazioni sembra veramente il fatto protagonista della celebre opera di Carlo Emilio Gadda.

Tutto nasce dall’art. 1, cc. 857 e 858 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) che ha imposto particolari attività di verifica a carico degli organi di controllo degli enti che ricevono dallo Stato contributi per un ammontare annuo superiore a un milione di euro ovvero per quelli fino a un milione di euro per ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario.

Tale disposizione è rimasta dormiente e non attuata per lunghissimo tempo, tanto da fare affermare al Cndcec che nessun obbligo incombeva agli organi di controllo sull’esercizio 2025 (commento al testo della relazione annuale di revisione e di controllo elaborata appunto dal Cndcec), visto che la prima scadenza per i contributi erogati nel 2025 era il 30.04.2026. Improvvisamente, quasi svegliandosi da un sogno, il “legislatore” ha emanato il D.P.C.M. 26.03.2026, n. 84 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20.05.2026 con entrata in vigore fissata al 4.06.2026 che stabilisce qualche principio fondamentale: il perimetro soggettivo dei soggetti erogatori, peraltro non completamente chiaro, il criterio di cassa quale unico modo per stabilire l’ammontare e l’obbligo di monitoraggio e la sterilizzazione delle voci escluse ai fini del computo; purtroppo il D.P.C.M. comprende le somme a qualunque titolo erogate e, quindi, reintroduce l’obbligo di monitorare anche il c.d. “Equivalente Sovvenzione Lorda” che deve essere ricercato all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per determinare l’importo ai fini del cumulo.
La cosa sorprendente (da qua il riferimento a quer pasticciaccio brutto) è che tutta l’architettura è confermata come in vigore sin dal 2025 compreso, lasciando nello sconcerto gli organi di controllo che sono ora costretti a rincorrere ciò che è già accaduto da quasi un anno.

L’altra questione riguarda le formalità con cui redigere la relazione di monitoraggio perché il D.P.C.M. demanda a un successivo atto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto) la definizione delle specifiche tecniche del portale per la trasmissione.

Gli organi di controllo coinvolti dovranno trasmettere la relazione in formato XML o XBRL standardizzato, firmata digitalmente da tutti i membri effettivi del collegio o dal revisore unico. Il sistema rilascerà una ricevuta telematica che costituirà prova dell’avvenuto adempimento, la quale dovrà essere conservata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Come detto, la disposizione che solleva le maggiori perplessità applicative è l’applicazione ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1.01.2025. Non si assiste a un regime transitorio protetto e tale questione è veramente non corretta e non equa in quanto gli organi di controllo si trovano gravati dall’obbligo di porre in essere un’attività postuma sui flussi finanziari e sui progetti relativi all’intero esercizio 2025 e, quindi, un monitoraggio ex post ad altissimo rischio, data la potenziale stratificazione di spese e scelte gestionali già consolidate dall’organo amministrativo in assenza delle linee guida ministeriali che, per giunta, saranno note solo tra 90 giorni.

La raccomandazione è quella di non ancorarsi semplicisticamente alla cifra del milione, ma di verificare anche il secondo parametro per cifre al di sotto di questa soglia per non incorrere nelle gravissime sanzioni per l’inadempimento connesso al mancato accertamento delle condizioni oggettive imposte dalla norma. Ci penseremo dopo l’estate? Nel frattempo, tantissimi auguri di buon riposo.