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Diritto 02 Dicembre 2020

Questioni assorbite e formazione del giudicato nel processo tributario

Le questioni assorbite non si ritengono “rinunciate” e quindi non può dirsi che si sia formato giudicato in materia, quando l’appellate ha operato le proprie contestazioni ed eccezioni sulle questioni assorbenti, che involvono logicamente le prime.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18.11.2020, n. 26290, interviene su un argomento dibattuto e spesso incompreso come la c.d. formazione del giudicato sulle questioni assorbite o non esaminate dal Giudice di primo grado e sui correlati oneri gravanti in maniera differente su parte appellante ed appellato. Il caso in esame vede l’Agenzia delle Entrate (appellante) quale parte soccombente in primo grado: la C.T.P. aveva accolto il ricorso di un contribuente, sulla base di una specifica eccezione per la mancata istaurazione del contraddittorio, ritenendo assorbiti gli ulteriori profili di contestazione sollevati dal ricorrente; il Fisco ha appunto impugnato la sentenza, insistendo sulla fondatezza della propria pretesa impositiva. La C.T.R., citando l’art. 115 c.p.c., rigetta l’appello, ritenendo formato il giudicato sui motivi di ricorso assorbiti e non specificamente contestati dall’appellante. Ma tale conclusione è ovviamente errata, in quanto il giudice d’appello non ha tenuto in considerazione un chiaro principio di diritto emergente dal combinato disposto degli artt. 56, D.Lgs. 546/1992 e 346 c.p.c.: in pratica, nel momento in cui un motivo di ricorso non è stato trattato dal giudice di prime cure, in quanto ritenuto assorbito da quello accolto, sul soccombente non può ritenersi gravare l'onere di formulare ulteriori e specifici motivi di impugnazione sulla questione assorbita, essendo logicamente...

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