La quota 100 viene introdotta dal D.L. 28.01.2019, n. 4, entrato in vigore il 29.01.2019 con nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime della decorrenza della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti. In particolare, l’art. 14 attribuisce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, al ricorrere di determinate condizioni. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, nonché alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26, L. 8.08.1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, possono conseguire il diritto alla pensione quota 100.
La nuova normativa rischia però di creare non poche difficoltà ad agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari che volessero accedervi. Si riscontra, infatti, una contraddizione tra il D.L. 4/2019 e le norme degli accordi economi collettivi e del Codice Civile relative alla chiusura del rapporto di agenzia. Lo stesso D.L. (art. 14, c. 3) prevede che la pensione quota 100, pena la sospensione dall’assegno, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Anche l’Inps ribadisce lo stesso...