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Lavoro 29 Marzo 2022

Quota 102: l’Inps fornisce le istruzioni

Tutte le regole sulla nuova pensione anticipata Quota 102, che ha sostituito Quota 100, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, L. 234/2021: le fornisce l'Inps, con la circolare 38/2022.

La L. 234/2021 prevede per l’anno 2022 la possibilità di accedere alla pensione anticipata con determinati requisiti; la nuova pensione Quota 102 si potrà conseguire quando si è in possesso di 64 anni di età e 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nello stesso anno.
Si evidenzia che il diritto conseguito entro il 31.12.2022, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data; come per Quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’art. 12 D.L. 78/2010.

Si hanno misure di coordinamento atte ad estendere ai beneficiari della cd. “Quota 102” quanto previsto per “Quota 100”, in materia di:
  • non cumulabilità, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
  • cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS;
  • decorrenze, pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se lavoratori privati, elevati a 6 per i dipendenti pubblici; per AFAM e scuola a partire dall’inizio dell’anno scolastico/accademico rientrante nel medesimo anno.
L’Inps precisa che, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, la decorrenza della pensione anticipata Quota 102 non può essere anteriore al 1.05.2022, se viene liquidata a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2.04.2022 se la pensione sia liquidata a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; mentre, per i lavoratori dipdenedenti pubblici, non può essere anteriore al 2.07.2022, se la pensione viene liquidata a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1.08.2022, se la pensione è liquidata a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Viene ricordato che per la maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, spiegando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
L’Inps precisa che la natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “Quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022, Quota 102, non permettono di maturare i requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento; in ogni caso, oltre detto periodo, rimane salva la facoltà di avvalersi di istituti che consentono la maturazione dei requisiti entro il predetto periodo di riferimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, per il conseguimento della pensione successivamente al periodo indicato, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

La legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha prorogato al 2022 la possibilità di accompagnare alla pensione anticipata l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. Quindi, sarà possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31.12.2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva; la decorrenza della pensione si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione e non può essere erogato oltre il 31.03.2023.
Vengono confermate anche le regole per il differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.