Si evidenzia che il diritto conseguito entro il 31.12.2022, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data; come per Quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’art. 12 D.L. 78/2010.
Si hanno misure di coordinamento atte ad estendere ai beneficiari della cd. “Quota 102” quanto previsto per “Quota 100”, in materia di:
- non cumulabilità, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS;
- decorrenze, pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se lavoratori privati, elevati a 6 per i dipendenti pubblici; per AFAM e scuola a partire dall’inizio dell’anno scolastico/accademico rientrante nel medesimo anno.
Viene ricordato che per la maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, spiegando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
L’Inps precisa che la natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “Quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022, Quota 102, non permettono di maturare i requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento; in ogni caso, oltre detto periodo, rimane salva la facoltà di avvalersi di istituti che consentono la maturazione dei requisiti entro il predetto periodo di riferimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, per il conseguimento della pensione successivamente al periodo indicato, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
La legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha prorogato al 2022 la possibilità di accompagnare alla pensione anticipata l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. Quindi, sarà possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31.12.2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva; la decorrenza della pensione si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione e non può essere erogato oltre il 31.03.2023.
Vengono confermate anche le regole per il differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.
