Il collocamento mirato pone al centro della propria azione la valutazione della persona e della capacità lavorativa per il successivo inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso forme di sostegno. La L. 68/1999, che ha superato il modello del collocamento obbligatorio, ha mantenuto in capo ai datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di riservare una quota delle assunzioni ai disabili.
Con “quota di riserva”, si intende la quota numerica di soggetti appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro è tenuto ad assumere:
se l'azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2;
da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1.
Una particolare quota di riserva è destinata ai soggetti non disabili ma comunque appartenenti alle categorie protette; in particolare la quota in esame sarà:
un lavoratore quando se ne occupano da 51 a 150;
1% se si occupano più di 150 dipendenti.
L'obbligo sorge ogni volta che si superano le soglie indicate. La violazione di tale obbligo è punita dall'art. 15, c. 4 che prevede: “trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota...