Altre imposte indirette e altri tributi
12 Giugno 2026
Quote di studio associato: imposta di registro proporzionale
Per la Cassazione lo studio professionale associato non è equiparabile a una società ai fini dell’imposta di registro: la cessione delle quote sconta perciò l’imposta proporzionale e non quella fissa.
La Cassazione con l’ordinanza 5.05.2026, n. 12671, si è pronunciata in ordine a una controversia avente a oggetto la tassazione dell’imposta di registro con riguardo alla cessione delle quote di uno studio associato di commercialisti. Mentre la parte privata riteneva dovuta la sola imposta in misura fissa ex art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR (D.P.R. 131/1986), l’Ufficio, in contrario avviso, riteneva invece di sottoporre a tassazione in misura proporzionale la cessione delle predette quote.I ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che, anche in base alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23051/2022, lo studio associato debba venire ricondotto a una società semplice o di fatto e che, come tale, possa godere della tassazione fissa negli atti di cessione delle quote.La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato argomentando che l’art. 4 della predetta tariffa contempla gli atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.Le citate Sezioni Unite della Corte, con la pronuncia n. 23051/2022, invocata dagli istanti, hanno affermato il principio di...