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Lavoro 23 Agosto 2019

Quote rosa anche nei licenziamenti collettivi


Nelle procedure di licenziamento collettivo il datore di lavoro è tenuto a preservare la percentuale di manodopera femminile precedente la riduzione del personale, pena la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo. È il principio di diritto scaturito dall’ordinanza della Corte di Cassazione 24.05.2019, n. 14254, in attuazione dell’art. 5, c. 2 L. 223/1991, vale a dire la norma che, in tema di licenziamenti collettivi, prevede il rispetto di precisi criteri di scelta nell'individuazione dei lavoratori da “tagliare”. Il caso in esame trae spunto da una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, confermando il giudizio di primo grado, aveva accolto le doglianze di una lavoratrice fondate sulla riduzione, nel settore di appartenenza, del personale femminile da 1/3 a 1/6, senza che la parte datoriale fornisse, a proposito, valide giustificazioni. I giudici della Suprema Corte, investiti sul punto, hanno ribadito il principio secondo cui l’impresa non può procedere al licenziamento delle lavoratrici in misura superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alla tipologia di mansioni da prendere in considerazione, dovendosi rispettare, in tale ambito, l’equilibrio di genere. Da ciò si evince che il confronto sul personale da eliminare dal ciclo produttivo non va fatto sull’intero complesso aziendale, bensì circoscritto alle mansioni oggetto...

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