Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Agosto 2026
Radar fiscale e redditività presunta: i limiti della comparazione
L’applicativo interno dell’Agenzia delle Entrate non dispone di una disciplina legislativa propria. Il dato statistico può concorrere all’accertamento, ma resta subordinato alla coerenza del campione e alla prova contraria.
La comparazione statistica entra sempre più spesso nell’accertamento tributario come strumento di selezione e ricostruzione. In questo quadro si colloca Radar, applicativo interno dell’Agenzia delle Entrate che consente ai verificatori di confrontare i risultati dell’impresa controllata con quelli di contribuenti ritenuti similari e ricavarne indicatori di redditività. A differenza degli studi di settore e degli ISA, Radar non dispone di una disciplina legislativa propria che ne definisca struttura, criteri di selezione del campione e garanzie procedimentali. L’impiego di Radar nell’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria è documentato da tempo: la circolare 31.05.2012, n. 18/E, vi faceva già riferimento, inserendolo tra gli strumenti utilizzabili secondo le direttive metodologiche della Direzione Centrale Accertamento. La sua natura interna, tuttavia, impone cautela quando il dato statistico viene trasferito dal piano istruttorio a quello della prova.La criticità emerge quando la redditività mediana assume una funzione sostitutiva della dimostrazione individuale. Un confronto è attendibile soltanto se risultano conoscibili il perimetro del campione, le variabili considerate, le ragioni dell’omogeneità tra le imprese.L’anonimizzazione può tutelare la riservatezza, ma non rendere opaco il procedimento comparativo. La difesa deve poter verificare la pertinenza dell’elaborazione. Il campione resta così un presidio da verificare.La...